Statuto integrale del Circolo

Art. 1

E’ costituito fra i Dipendenti della Banca Agricola Mantovana – Soc. Coop. a r.l. con Sede in Mantova – un Circolo che assume la denominazione di:

“CIRCOLO AZIENDALE DIPENDENTI”

Banca Agricola Mantovana

che ha la sua sede in Mantova.

Art. 2

Il Circolo è il centro di vita associativa. Compito del Circolo è:

  • essere strumento della crescita democratica e culturale dei lavoratori;
  • operare mediante iniziative culturali, ricreative, sportive, turistiche ed altre similari o connesse nell’interesse dei Soci.

Il Circolo non si prefigge finalità di lucro.

Art. 3

Possono partecipare alle iniziative del Circolo solo i Soci Ordinari, Aggregati e Annuali.
Previa richiesta scritta ed il versamento della quota sociale, possono essere ammessi a far parte del Circolo in qualità di:

  • SOCI ORDINARI: Dipendenti in servizio ed in quiescenza della Ex Banca Agricola Mantovana, ora MPS e del Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena.
  • SOCI AGGREGATI: Familiari di 1° grado, anche se non conviventi, dei Soci Ordinari. 
    I Soci Aggregati fanno parte del Circolo fintanto che sarà comprovata l’iscrizione del loro familiare a Socio Ordinario.
    I figli dei Soci Ordinari sino a 17 anni, sono soci aggregati di diritto, senza l’obbligo del versamento della quota sociale.
  • SOCI ANNUALI: Familiari non di 1° grado e amici dei Soci Ordinari salvo parere contrario da parte del Consiglio Direttivo.
    L’iscrizione scade il 31/12 dell’anno di ammissione a Socio con possibilità di rinnovo a richiesta.

Art. 4

L’ammissione del Socio al Circolo ha effetto immediato dal momento del versamento della quota sociale.

Art. 5

Il Socio è tenuto all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni del Circolo e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

Art. 6

Tutti i Soci hanno diritto di:

  • partecipare alle manifestazioni ed attività del Circolo;
  • frequentare la Sede Sociale nei giorni e negli orari prestabiliti dal Consiglio Direttivo;
  • assistere alle Assemblee Ordinarie e Straordinari;
  • proporre al Consiglio Direttivo manifestazioni o quanto altro possa contribuire alle finalità del Circolo;
  • consultare l’elenco dei Soci (compilato ed aggiornato a cura della Segreteria) quando ne ravvisano l’opportunità.

I soli Soci Ordinari hanno diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e nelle consultazioni per l’elezione delle cariche sociali.

Art. 7

La cessazione della qualifica di Socio avviene per i seguenti motivi:

  • dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • cessazione del rapporto di lavoro con la Banca Agricola Mantovana e con le Società da essa controllate per dimissioni o licenziamento, qualora il periodo di servizio prestato risulti inferiore a quindici anni;
  • morte del Socio, nel qual caso i famigliari continuano ad essere considerati Soci Aggregati.

Art. 8

Provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Soci sono:

  • la deplorazione;
  • la sospensione;
  • l’espulsione.

I provvedimenti sono adottati dal Consiglio Direttivo.

Il ricorso contro i provvedimenti si effettua presso l’Assemblea.

Art. 9

Gli Organi del Circolo sono:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • la Presidenza;
  • il Collegio Sindacale.

Art. 10

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci Ordinari e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Art. 11

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, la cui durata coincide con l’anno solare.

Art. 12

L’Assemblea Ordinaria:

  • nomina la Commissione Elettorale;
  • discute ed approva il conto consuntivo dell’esercizio decorso;
  • discute ed approva il bilancio preventivo;
  • determina l’ammontare della quota sociale;
  • delibera su ogni altro argomento all’ordine del giorno, che non sia di competenza dell’Assemblea Straordinaria.

Art. 13

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, su richiesta di 1/3 dei Consiglieri, nonché dai Sindaci Revisori quando se ne ravvisi la necessità. Essa può essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/5 dei Soci; in ogni caso la convocazione deve avvenire entro un mese dalla richiesta.
Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

Art. 14

L’avviso di convocazione per l’Assemblea Ordinaria o Straordinaria deve essere comunicato almeno 15 giorni prima della data fissata.

Art. 15

La validità delle Assemblee, sia Ordinaria che Straordinaria, è data in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci Ordinari, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti, trascorso almeno un giorno da quello fissato per la prima convocazione.
L’Assemblea potrà realizzarsi sia in presenza che in collegamento telematico a distanza, ovvero in forma mista, al fine di consentire la massima partecipazione da parte dei soci.

Art. 16

L’Assemblea, nominato il Segretario, delibera a maggioranza relativa. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 17

La Commissione Elettorale risulta automaticamente insediata all’atto della nomina da parte dell’Assemblea. Essa è composta da tre membri effettivi e nomina nell’ambito della stessa il suo Presidente. Indìce e stabilisce la data della consultazione elettorale e predispone tutte le operazioni relative.

Art. 18

Le votazioni, oltre a poter essere effettuate a scheda segreta per corrispondenza, potranno essere effettuate in forma elettronica, attraverso l’utilizzo di una specifica piattaforma web, la quale, previa identificazione dell’identità dell’associato, dovrà garantire la sicurezza e l’assoluta segretezza del voto.
Non è ammesso il voto per delega. La votazione sarà valida qualunque sia il numero di votanti. Risultano eletti i Soci che riportano il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

Art. 19

A conclusione delle votazioni, la Commissione Elettorale provvede alla notifica dei risultati, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, nonché mediante avviso da esporre nella Sede del Circolo. Al termine di tali operazioni la Commissione Elettorale viene sciolta.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque, sette o nove Consiglieri eletti fra i Soci Ordinari del Circolo. Due di questi Consiglieri saranno nominati dalla Banca. Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo verrà determinato di volta in volta dall’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio ed inizia la propria attività dopo la pubblicazione dei risultati elettorali.

Art. 21

I componenti il Consiglio Direttivo dovranno tenere la prima riunione entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali e procedere alla distribuzione delle cariche sociali di loro competenza.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

  • elegge nel proprio interno il Presidente ed un Vice Presidente;
  • nomina il Segretario Cassiere Economo ed il Vice Segretario Cassiere Economo che possono anche non essere Consiglieri eletti. In tal caso non avranno diritto di voto nell’interno del Consiglio Direttivo;
  • formula il programma d’attività sociale;
  • designa i responsabili di settore per le attività sociali;
  • discute ed elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
  • emana il Regolamento interno;
  • convoca l’Assemblea dei Soci;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • provvede alla gestione del Circolo;
  • delibera circa l’ammissione, la sospensione, l’espulsione dei Soci e sulla adozione dei provvedimenti disciplinari.

Art. 23

I Consiglieri che nel corso del mandato rendessero vacante la carica, vengono surrogati dai Soci che nella graduatoria elettorale hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente dopo l’ultimo Consigliere eletto. I Consiglieri subentranti in carica vi rimangono sino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Art. 24

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea dei Soci affinché provveda ad indire nuove elezioni. Nel caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci dovrà essere convocata d’urgenza dal Presidente del Collegio Sindacale che può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di 1/3 dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio deve avvenire a mezzo comunicazione scritta almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione, che specifichi il giorno, l’ora e l’ordine del giorno.

Art. 26

La riunione consigliare è valida quando interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, dopo una nuova votazione palese, prevale il voto del Presidente.

Art. 27

La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vice Presidente. Il Presidente viene eletto, a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza del Circolo e la firma sociale; convoca e presiede le sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio Direttivo. E’ responsabile dell’attuazione degli scopi del Circolo e risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto del Circolo. Coordina le attività del Circolo.
Unitamente al Vice Presidente può adottare decisioni con carattere di urgenza nel caso in cui non sia possibile convocare immediatamente il Consiglio Direttivo.
Queste decisioni dovranno essere presentate per la ratifica nella più vicina riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 28

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso che questi ne sia impedito per assenza o per altra causa.

Art. 29

Il Segretario Cassiere Economo ed il Vice Segretario Cassiere Economo del Circolo, hanno i seguenti compiti:

  • predisporre lo schema di bilancio preventivo e consuntivo che il Presidente, previo esame, sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, infine dell’Assemblea dei Soci;
  • provvedere al tesseramento ed all’aggiornamento del registro dei Soci;
  • provvedere al disbrigo della normale corrispondenza, firmando quella che non impegna il Circolo;
  • curare la stesura dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
  • curare la distribuzione dei comunicati interni e provvedere all’inoltro delle convocazioni;
  • aggiornare i libri ed i documenti contabili in uso;
  • curare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;
  • curare la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio a loro affidato;
  • svolgere le altre mansioni affidate loro dal Presidente.

Art. 30

Il Collegio Sindacale, costituito da tre membri, elegge nel proprio interno il Presidente ed ha il seguente mandato:

  • esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della gestione;
  • accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte;
  • esamina i bilanci e ne verifica la rispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  • accerta periodicamente la consistenza di cassa, l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e quelli ricevuti dal Circolo a titolo di donazione.

Art. 31

Il Collegio Sindacale assiste alle riunioni di Consiglio Direttivo con possibilità di voto consultivo; può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controlli. Le responsabilità dei Sindaci sono quelle precisate negli Art. 2397 e seguenti del C.C.
Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale.

Art. 32

Il patrimonio del Circolo è costituito:

  • da beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquistati o prevenienti da lasciti o donazioni;
  • dall’introito delle quote sociali ordinarie e straordinarie;
  • da eventuali proventi nelle manifestazioni sociali;
  • da contributi, erogazioni e lasciti in denaro da parte di Enti o privati.

Il patrimonio del Circolo, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all’Art. 2 del presente statuto.

Art. 33

La responsabilità amministrativa della gestione del Circolo è affidata al Consiglio Direttivo secondo gli Artt. 38, 40 e 41 del C.C.
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto consuntivo dovrà essere presentato all’Assemblea dei Soci, per l’approvazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui di riferisce.

Art. 34

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e del Regolamento interno che fa parte integrante dello stesso.
Per tutte le norme non previste dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento valgono le decisioni prese dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.